due ruote
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Condizione prima per una buona convivenza è la conoscenza e il rispetto dei reciproci
diritti e doveri. Ciò vale in particolare per i ciclisti che circolano sulla strada,
dato che si trovano nella condizione di utenti deboli e come tali rischiano non
solo di trovarsi nel torto e di prendere una multa, ma anche l'incolumità fisica. Anche i ciclisti quindi, come ogni altro utente della strada, devono conoscere le norme
della circolazione nel loro complesso (le
leggi che la regolano), sia per essere in grado di difendere i propri diritti sia
per evitare di violare i diritti altrui.
Le regole sono simili ovunque, ma ogni Stato ha sue specificità e quando si
intende visitarne uno in sella alla propria bici può far comodo sapere quali
sono le regole da seguire, ma anche quali caratteristiche ha la segnaletica in
quel luogo e, in generale, come è considerato il ciclista fra i vari utenti
della strada.
Data la struttura federalista della Svizzera, le norme sulla circolazione
sono emanate in parte dalla confederazione e in parte dai singoli
cantoni. La prima regola i principi e l'applicazione in generale e negli aspetti
comuni su tutto il territorio svizzero, i secondi servono da complemento e sono
specifici del solo cantone in questione sulla base delle
proprie leggi. In questa pagina riporto solo gli estratti delle norme riferiti
direttamente ai ciclisti, ma vi rimando ai testi completi per una loro
conoscenza esaustiva.
La normativa federale comprende la
Legge federale sulla circolazione stradale
(LCStr, numero 741.01 della Raccolta Sistematica), l'Ordinanza sulle norme della
circolazione stradale (ONC, RS 741.11), l'Ordinanza sulla segnaletica
stradale (OSStr, RS 741.21) e l'Ordinanza concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41).
La normativa cantonale si riduce a pochi articoli della Legge sulle strade
(7.2.1.2).
Art. 1
1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche,
come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati
dai veicoli a motore o dai velocipedi.
2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme
della circolazione (artt. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla
circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali
norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o
ai velocipedi.
Art. 18
1 I velocipedi devono essere conformi
alle prescrizioni e provvisti di un contrassegno. Il contrassegno è rilasciato se
è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Esso
è valido per tutta la Svizzera.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni
su la costruzione e l'equipaggiamento, il contrassegno e l'assicurazione dei velocipedi
e dei loro rimorchi.
3 I Cantoni possono ordinare esami dei
velocipedi.
Art. 19
1 I fanciulli non ancora assoggettati
all'obbligo scolastico non possono circolare in velocipede.
2 Non possono parimenti circolare in
velocipede le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità
fisiche o psichiche oppure soffrono di una dipendenza che esclude l'idoneità alla
circolazione. Se necessario, l'autorità vieta loro la circolazione in velocipede.
3 Nello stesso modo, il Cantone di domicilio
può vietare la circolazione al ciclista, che l'ha messa in pericolo gravemente o
più volte o che ha circolato in stato di ebrietà. Il divieto è di un mese al minimo.
4 I ciclisti, sulla cui idoneità alla
circolazione esistono dubbi, possono essere sottoposti a un esame.
Art. 34
1 I veicoli devono circolare a destra,
sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul
margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza
visuale.
3 Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra,
deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
4 Il conducente deve tenersi a una distanza
sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare
e circolare affiancato o dietro un altro.
Art. 39
1 Qualsiasi cambiamento di direzione
deve essere segnalato tempestivamente con l'indicatore di direzione o con cenni
ben visibili della mano. Questa norma deve essere osservata in particolare:
a. per mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra e voltare;
b. per sorpassare e girare;
c. per immettersi nella circolazione e fermarsi al margine della strada.
2 La segnalazione non svincola il conducente
dall'obbligo di usare la necessaria prudenza.
Art. 43
1 I veicoli a motore e i velocipedi non
devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla
loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.
2 Il marciapiede è riservato ai pedoni,
la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Art. 46
1 I ciclisti devono circolare sulle ciclopiste
e sulle corsie loro riservate.
2 I ciclisti non devono circolare affiancati.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
4 I ciclisti non devono farsi trainare
da veicoli né da animali.
Art. 70
1 La responsabilità civile dei ciclisti
è disciplinata dal Codice delle obbligazioni.
2 Il contrassegno per i velocipedi può
essere rilasciato solo se è stata stipulata un'assicurazione per la responsabilità
civile della persona che usa il velocipede provvisto di detto contrassegno. L'assicurazione
sopperisce parimente alla responsabilità civile delle persone responsabili per coloro
che usano il velocipede, segnatamente a quella del capo di famiglia.
3 Il Consiglio federale fissa gli importi
fino a concorrenza dei quali l'assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare
le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.
Art. 99
4 Chiunque circola con un velocipede
sprovvisto di contrassegno valido, chiunque lascia usare ad altri, segnatamente
a un fanciullo, un velocipede sprovvisto di contrassegno valido, è punito con la
multa.
Art. 1 Definizioni (art. 1 LCStr)
1 Le strade sono aree utilizzate dai
veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni.
6 Le ciclopiste sono strade destinate
ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate
come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).
7 Le corsie ciclabili sono corsie destinate
ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue
(art. 74 cpv. 5 OSStr).
Art. 3 Manovra del veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr)
3 I conducenti di veicoli a motore, di
ciclomotori e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida; i ciclisti
inoltre non devono abbandonare i pedali.
Art. 8 Corsie, circolazione in colonna (art. 44 LCStr)
4 Se veicoli a motore a ruote simmetriche
e velocipedi si trovano sulla medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare
a sinistra e i velocipedi a destra. Sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra
i ciclisti possono derogare all'obbligo di circolare a destra.
Art. 14 Esercizio del diritto di precedenza (art. 36 cpv. 2 a 4
LCStr)
4 I conducenti di veicoli senza motore,
i ciclisti, i cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono
equiparati ai conducenti di veicoli a motore per quanto riguarda la precedenza.
Art. 19 Parcheggio, in generale (art. 37 cpv. 2 LCStr)
2 Il parcheggio è vietato:
d. sulle corse ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
Art. 26 Colonne, cortei, veicoli cingolati (art. 35 e 36 LCStr)
1 Le colonne chiuse di veicoli, di pedoni
o di utenti di mezzi simili a veicoli che traversano una carreggiata non devono
essere interrotte. Per quanto possibile, deve essere data loro la precedenza alle
intersezioni.
2 Le colonne di pedoni e di utenti di
mezzi simili a veicoli possono essere incrociate o sorpassate solo ad andatura lenta.
In generale, i cortei funebri non devono essere sorpassati.
Art. 28 Segnalazioni (art. 39 LCStr)
1 Il conducente deve segnalare qualsiasi
cambiamento di direzione, compresa la svolta a destra. Anche il ciclista, che per
sorpassarne un altro si scansa, deve segnalarlo.
2 Il segnale deve cessare subito dopo
il cambiamento di direzione. I ciclisti possono cessare il segnale già durante il cambiamento di direzione.
Art. 39 Gallerie (art. 57 cpv. 1 LCStr)
2 I conducenti di veicoli a motore e
i ciclisti devono accendere i fari a luce anabbagliante anche se la galleria è illuminata.
Art. 40 Ciclopiste e corsie ciclabili (art. 43 cpv. 2, e 46 cpv.
1 LCStr)
1 I ciclisti devono dare la precedenza, se da una ciclopista o da una corsia ciclabile
accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia.
2 I velocipedi con rimorchio possono
circolare sulle ciclopiste soltanto se non è ostacolato l'altro traffico ciclistico.
I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.
3 I conducenti di altri veicoli possono
circolare sulla corsia ciclabile delimitata da una linea discontinua (6.09)
purché non ostacolino la circolazione dei velocipedi.
4 Se devono attraversare una ciclopista
o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un
immobile, i conducenti di altri veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti.
5 Se una ciclopista corre a una distanza
massima di 2 m lungo una carreggiata per il traffico dei veicoli a motore, per i
ciclisti alle intersezioni vigono le norme di precedenza cui sottostanno i conducenti
dei veicoli che circolano sulla carreggiata contigua.
Quando svoltano, i conducenti dei veicoli a motore sulla carreggiata contigua devono
dare la precedenza ai ciclisti.
Art. 41 Strade pedonali, marciapiedi (art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr)
1 I velocipedi possono essere parcheggiati
sul marciapiede se resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni.
Art. 41b Aree con percorso rotatorio obbligato (art. 57 cpv. 1
LCStr)
3 Nelle aree con percorso rotatorio obbligato senza suddivisione in corsie
i ciclisti possono
divergere dall'obbligo di circolare a destra.
Art. 42 Motoveicoli e velocipedi: in generale (art. 19 cpv. 1,
46 cpv. 3 e 4, e 47 cpv. 2 LCStr)
1 I conducenti di motoveicoli e i ciclisti
devono occupare il sedile a essi destinato. I fanciulli possono usare un velocipede
solo se possono pedalare stando seduti.
2 I conducenti di motoveicoli e ciclisti
non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano
in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati
non deve superare 1 m.
3 I ciclisti possono avanzare sulla
destra
di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato
di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di
proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.
4 I conducenti di ciclomotori devono
conformarsi alle norme per i ciclisti, come anche a quelle per i conducenti di veicoli
a motore relative al divieto di rumori.
Art. 43 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in
fila indiana (art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr)
1 I conducenti di velocipedi e di ciclomotori
non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino
il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due:
a. se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori;
b. se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa;
c. sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade
secondarie;
d. nelle zone d'incontro.
2 I conducenti di motoveicoli non devono
circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i
conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli.
Art. 63 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi (art. 30 cpv. 1 LCStr)
3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
a. sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono le paia supplementari di
pedali disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado
di pedalare restando seduti;
b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell’articolo 210 capoverso 5 OETV177 collegato
a un velocipede a uno o due posti: un fanciullo, se è in grado di pedalare restando
seduto, o una persona disabile in una carrozzella per invalidi;
c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/carrozzella
per invalidi: una persona disabile; oppure
d. su un rimorchio per velocipedi con sedili protetti collegato a un velocipede
a uno o due posti: al massimo due fanciulli.
4 Oltre alle possibilità di cui nel capoverso
3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino
sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e
non intralciare i movimenti del conducente.
Art. 69 Rimorchi trainati da altri veicoli
1 I motoveicoli, le motoleggere, i quadricicli
leggeri a motore, altri veicoli, i tricicli a motore nonché i velocipedi possono
trainare soltanto un rimorchio a un asse.
2 I rimorchi trainati da velocipedi non
possono superare, compreso il carico, 1 metro di larghezza, 1,20 m di altezza e
2,50 m di lunghezza misurata dal centro della ruota posteriore del veicolo trattore.
Lo sbalzo posteriore del carico può esser di 50 cm al massimo. Il peso effettivo
non può superare 80 kg.
Art. 71 Rimorchiatura a traino e a spinta, in generale (art. 46
cpv. 4 LCStr)
1 I conducenti di veicoli a motore e
dei velocipedi come anche i passeggeri non devono tirare né rimorchiare a traino
o a spinta veicoli od oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport
e simili e condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la
necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.
Art. 85 Comportamento nella circolazione
1 I conducenti devono circolare in modo
che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri
veicoli deve essere agevolato l’incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi
fuori della carreggiata.
Art. 3
1 I segnali di pericolo hanno
di regola la forma di un triangolo equilatero con bordo rosso e un simbolo nero
su fondo bianco. Nei segnali a matrice il fondo può essere nero e il simbolo bianco.
Art. 11 Passaggi pedonali, bambini, ciclisti
3 Il segnale Ciclisti (1.32)
indica che sovente i ciclisti si immettono nella strada o l'attraversano; esso può essere
collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.
Art. 16 Principi
1 I segnali di prescrizione indicano
un obbligo o un divieto; di regola hanno la forma di un disco. I segnali di divieto
hanno in generale un bordo rosso e un simbolo nero su fondo bianco; nel caso di
segnali a matrice, il fondo può essere nero e il simbolo bianco. I segnali d'obbligo
hanno un bordo stretto di colore bianco e un simbolo di colore bianco su fondo blu.
Se si tratta di una segnaletica di breve durata, i segnali di prescrizione possono
essere riprodotti su un segnale pieghevole bianco triangolare.
Art. 18 Divieti generali di circolazioni
1 Il segnale Divieto generale di circolazione
nelle due direzioni (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata
nei due sensi a tutti i veicoli.
3 Il segnale Divieto di accesso (2.02)
indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso
inverso è autorizzato. All'altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso
unico» (4.08).
4 I segnali Divieto generale di circolazione
nelle due direzioni e Divieto di accesso non valgono per i carri a mano, larghi
al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le carrozzelle per invalidi, i velocipedi
spinti a mano nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal
conducente, con motore spento.
Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni
1 I divieti parziali di circolazione
vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:
a. Il segnale Divieto di circolazione per gli autoveicoli (2.03)
vale per i veicoli
a motore a ruote disposte simmetricamente compresi i motoveicoli con carrozzino
laterale.
b. Il segnale Divieto di circolazione per i motoveicoli (2.04)
vale per tutti
i motoveicoli.
c. Il segnale Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori (2.05)
vieta la circolazione con velocipedi o ciclomotori; il segnale Divieto di circolazione
per i ciclomotori (2.06), vieta l’uso di ciclomotori con motore in marcia.
Art. 33 Ciclopista, strada pedonale, strada per cavalli da sella
1 Il segnale Ciclopista (2.60) obbliga
i conducenti di velocipedi e di ciclomotori le cui ruote sono disposte in senso
longitudinale a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Il segnale
Fine
della ciclopista (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli
articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC si applicano alla precedenza e all’uso della ciclopista
da parte di velocipedi e ciclomotori trainanti rimorchi nonché di altri utenti della
strada.
3 Per dirigere gli utenti della strada
verso una ciclopista, una strada pedonale od una strada per cavalli da sella sull’altro
lato della strada, è collocato il segnale corrispondente con un «Cartello di direzione»
(5.07) portante una freccia diretta verso il lato della strada in questione.
4 Se una strada è destinata contemporaneamente
a due categorie d’utenti (per es. pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea
discontinua o continua (art. 74 cpv. 6) demarca un’area di circolazione differenziata
per le due categorie, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti, separati
da una striscia verticale (per es. Ciclopista e strada pedonale divise per categoria;
2.63); ciascuna categoria d’utenti deve servirsi dell’area di circolazione che gli
è attribuita mediante il simbolo corrispondente.
Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a
due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti (per
es. Ciclopista e strada pedonale; 2.63.1). I conducenti di velocipedi e di ciclomotori
nonché i cavallerizzi devono usare riguardo verso i pedoni e, se la sicurezza lo
esige, li avvertono e all’occorrenza si fermano.
Art. 35 Principi
1 I segnali di precedenza annunciano
al conducente ch'egli deve dare la precedenza agli altri veicoli o che beneficia
della precedenza per rispetto ad essi.
2 I segnali di precedenza hanno la forma
dei segnali di pericolo, dei segnali di prescrizione o di indicazione; i principi
che figurano ai capitoli 2, 3 e 5 sono applicabili per analogia.
Art. 42 Precedenza nel caso in cui la carreggiata si restringe
1 Il segnale Lasciar passare i veicoli
provenienti in senso inverso (3.09) obbliga il conducente che circola nella direzione
della freccia rossa a cedere il passaggio, dove la carreggiata si restringe, al
traffico proveniente in senso inverso. L’obbligo di attendere non è applicabile
ai veicoli aventi le ruote disposte in senso longitudinale e i cui conducenti possono
rendersi conto di aver spazio a sufficienza per incrociare senza pericolo. All’altra
estremità del passaggio ristretto, bisogna collocare il segnale «Precedenza rispetto
al traffico inverso» (3.10).
Art. 54a Indicatori di direzione per velocipedi e mezzi simili
a veicoli
1 Gli indicatori di direzione con iscrizione
di color bianco su fondo rosso sono usati per velocipedi, mountain-bike e mezzi
simili a veicoli.
2 L’indicatore di direzione Percorso
per velocipedi (4.50.1) e «Percorso per mezzi simili a veicoli» (4.50.4) segnala
le strade che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si prestano
particolarmente ai velocipedi e ai mezzi simili a veicoli.
3 L’indicatore di direzione Percorso
per mountain-bike (4.50.3) segnala le strade che si prestano particolarmente alle
biciclette da montagna e obbligano i loro utilizzatori ad avere particolare riguardo
per i pedoni; dove la sicurezza lo esige, i ciclisti devono usare l’avvisatore e,
se necessario, fermarsi.
4 Se non è necessaria l'indicazione della
destinazione, gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.3 e 4.50.4 possono essere
sostituiti da un Indicatore di direzione senza destinazione (4.51.1), un «Indicatore
di direzione avanzato senza destinazione» (4.51.2) o un Cartello di conferma (4.51.3).
5 Dove le condizioni locali lo esigono,
possono essere impiegati indicatori di direzione a forma di tabella. L’indicatore
di direzione 4.50.5 è collocato per una sola cerchia di utilizzatori, l’indicatore
di direzione 4.50.6 per più cerchie di utilizzatori.
6 Sugli indicatori di direzione possono
inoltre figurare:
a. la distanza fino alla destinazione indicata;
b. in un unico
campo, informazioni complementari come numero e denominazione del percorso.
7 Al termine di un percorso per velocipedi,
mountain-bike o mezzi simili a veicoli può essere posto il corrispondente cartello di
fine percorso (4.51.4).
Art. 64 Tavole e cartelli complementari di uso generale
6 L’indicazione Ciclisti su una tavola
complementare vale per i conducenti di velocipedi e di ciclomotori con motore spento.
Art. 74 Corsie, corsie riservate ai bus, corsie ciclabili
1 Le corsie sono delimitate da linee
di sicurezza, da linee di direzione o da linee doppie (art. 73). I capoversi 4 e
5 si applicano alla delimitazione delle corsie riservate ai bus e delle corsie ciclabili.
5 Le corsie ciclabili sono delimitate
da una linea gialla discontinua o continua (6.09).
È vietato oltrepassare o passare
sopra alla linea gialla continua. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull’area
d’intersezione solo se è tolta la precedenza ai veicoli che vi sboccano. Per l’uso
delle corsie ciclabili si applica l’articolo 40 ONC.
6 La linea gialla discontinua o continua
serve a separare le ciclopiste dalle strade pedonali e dalle strade per cavalli
da sella (art. 33) che si trovano allo stesso livello. Ai conducenti di velocipedi
e di ciclomotori e ai cavallerizzi è vietato oltrepassare le linee gialle continue
o passarvi sopra.
7 Il simbolo giallo di un velocipede
nonché frecce gialle che indicano la direzione da seguire o la preselezione possono
essere dipinte sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili.
9 Laddove una ciclopista attraversa una
strada secondaria e, eccezionalmente e in deroga all’articolo 15 capoverso 3 ONC,
gli utenti di detta ciclopista godono della precedenza, l’attraversamento della
strada è indicato da linee gialle discontinue; occorre togliere la precedenza ai
veicoli che circolano sulla strada secondaria collocando i segnali Stop (3.01)
o Dare precedenza (3.02).
11 Le corsie ciclabili allargate (6.26)
sono corsie ciclabili con relativo settore allargato che, in casi speciali, possono
essere demarcate prima di segnali luminosi. Nel settore ampliato, contrassegnato
dal simbolo di un velocipede, ai ciclisti è permesso, se la luce è rossa, collocarsi
accanto ad altri ciclisti in deroga agli articoli 42 capoverso 3 e 43 capoverso
1 ONC, per attraversare in seguito l’intersezione quando la luce è verde. Al rosso,
i conducenti di altri veicoli devono fermarsi innanzi alla prima linea di arresto.
Il DATEC definisce i particolari nelle istruzioni.
Art. 75 Linee di arresto e linee di attesa
1 La linea di arresto (bianca, continua
e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata indica il luogo dove i veicoli
devono fermarsi a un segnale di Stop ed eventualmente ai segnali luminosi, ai
passaggi a livello e alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art.
74 cpv. 2) eccetera. La parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea
di arresto.
6 Linee di arresto o linee di attesa,
rivolte esclusivamente a ciclisti e ciclomotoristi (ad es. su corsie ciclabili,
ciclopiste) possono essere di colore giallo.
Art. 24 Velocipedi e velocipedi per bambini
1 I «velocipedi» sono veicoli con almeno
due ruote che, mediante dispositivi meccanici, funzionano azionati esclusivamente
dalla forza delle persone che vi sono sedute. I velocipedi per bambini e le carrozzelle
per disabili non sono considerati velocipedi.
2 I «velocipedi per bambini» sono veicoli
che corrispondono alla definizione di velocipede, ma sono previsti specialmente
per l’impiego da parte di bambini in età prescolastica.
Art. 213 In generale, dimensioni e contrassegno
1 I velocipedi devono essere conformi
alle disposizioni degli articoli 213–218. La larghezza massima non deve superare
1,00 m. Il manubrio deve avere una larghezza compresa tra 0,40 e 0,70 m; esso non
deve ostacolare il ciclista quando guida o pedala.
2 Sul telaio del velocipede devono essere
impressi un numero individuale, facilmente leggibile, e il nome del costruttore
o un marchio iscritto in modo indelebile.
3 I velocipedi, esclusi quelli della
Confederazione (art. 34 cpv. 6 OAV), devono portare un contrassegno ben visibile
(art. 34 OAV).
Art. 214 Ruote, freni
1 Le ruote devono essere provviste di
pneumatici a camera d’aria appropriati o altri pneumatici parimenti elastici; la
tela non deve essere visibile.
2 I velocipedi devono essere provvisti
di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore.
3 Sui velocipedi con più di due ruote,
il freno deve agire simultaneamente e in maniera uguale sulle ruote di un asse;
uno dei freni deve potere essere bloccato ed impedire che il veicolo carico si metta
improvvisamente in moto su una pendenza del 12 per cento.
4 L’efficacia dell’impianto di frenatura
come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
Art. 215 Telaio, sedile per fanciulli
1 Il telaio, il manubrio, le forcelle
e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido.
2 I velocipedi a due ruote possono avere,
oltre a un sedile per fanciullo (art. 63 cpv. 3 ONC), soltanto un numero di sedili
pari a quello delle coppie di pedali.
Art. 216 Luci
1 Se è necessario un dispositivo d’illuminazione
giusta l’articolo 30 capoverso 1 ONC, i velocipedi devono essere muniti almeno di
una luce illuminante non abbagliante, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e
con buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di
distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.
2 Le luci dei velocipedi non devono abbagliare.
3 L’allegato 10 si applica ai colori
delle luci supplementari.
4 Gli indicatori di direzione lampeggianti
sono ammessi soltanto sui velocipedi con carrozzeria chiusa.
Art. 217 Catarifrangenti
1 Ai velocipedi devono essere fissati
stabilmente almeno un catarifrangente rivolto verso l’avanti e uno rivolto verso
dietro, con una superficie di almeno 10 cm2. Di notte e con buone condizioni atmosferiche
i catarifrangenti devono essere visibili a 100 m nel fascio delle luci di profondità
di un veicolo a motore.
2 I velocipedi aventi due ruote sul medesimo
asse devono essere muniti su ogni lato, nel punto più esterno, di un simile catarifrangente
rivolto in avanti e verso dietro.
3 L’allegato 10 si applica ai colori
dei catarifrangenti.
4 I pedali devono essere muniti, davanti
e dietro, di catarifrangenti con una superficie illuminante di almeno 5 cm2. Sono
esclusi i pedali da corsa, i pedali di sicurezza e simili.
5 Invece di catarifrangenti possono essere
impiegati altri dispositivi di materia riflettente se, per quanto concerne l’efficacia,
adempiono le esigenze per i catarifrangenti di cui nel capoverso 1.
Art. 218 Segnale di cambiamento di direzione, avvisatore, dispositivo
antifurto
1 I ciclisti possono portare sull’avambraccio
fasce di materia riflettente o luci per segnalare i cambiamenti di direzione. Questi
dispositivi devono essere di colore bianco o giallo.
2 I velocipedi, esclusi quelli con un
peso a vuoto, senza conducente, di 11 kg al massimo, devono essere muniti di un
campanello con un suono ben percettibile; sono vietati altri dispositivi avvisatori.
3 I velocipedi devono essere muniti di
un dispositivo antifurto (lucchetto, cavo o catena con lucchetto o dispositivo analogo).
35 Ciclomotori e velocipedi
La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| 351 | per entrambi i freni assieme | 3,0 m/s2 |
| 352 | per un freno | 2,0 m/s2 |
Art. 2 Definizione
1 Le strade sono aree utilizzate per
la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni.
Art. 5 Gerarchia delle strade
>6< Le strade pedonali, i sentieri e le
vie ciclabili servono solo alla circolazione dei pedoni e dei ciclisti.
Art. 6 Concezione delle strade
5 Nell’esecuzione di lavori importanti
di sistemazione della rete di strade cantonali, di regola devono essere realizzate,
laddove lo sviluppo planimetrico e altimetrico lo consente, tratte corrispondenti
di piste ciclabili, possibilmente separate dal campo stradale destinato ad altre
componenti del traffico.